La normativa italiana che disciplina gli atti immobiliari e la prestazione energetica è principalmente contenuta nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (di seguito “DL 192/2005”), recante “Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Il DL 192/2005 stabilisce l’obbligo di dotare gli edifici e le unità immobiliari di un Attestato di Prestazione Energetica (APE), al fine di attestare i loro consumi energetici e la loro efficienza energetica.
Cos’è l’APE
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), comunemente conosciuto anche come certificato energetico, è un documento che attesta le prestazioni energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare. In parole semplici, l’APE fornisce una valutazione di quanto un immobile è efficiente dal punto di vista energetico, ossia quanto consuma energia per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
L’APE viene redatto da un tecnico abilitato, il certificatore energetico, che effettua un sopralluogo dell’immobile e analizza le sue caratteristiche, come:
- L’isolamento termico delle pareti, del tetto e dei pavimenti
- Gli impianti di riscaldamento e raffrescamento
- Gli infissi (porte e finestre)
APE e compravendite immobiliari
L’APE, come riporta questo sito di notaio a Padova https://www.notaiotassitani.it/notaio-padova/, deve essere obbligatoriamente allegato a contratti di compravendita di immobili (anche gratuiti); nuovi contratti di locazione di immobili. L’obbligo di redigere l’APE grava sul proprietario dell’immobile. Da ricordare che l’APE ha una validità di dieci anni dalla data di rilascio. Tale validità è prorogabile per periodi di due anni a seguito di interventi di ristrutturazione o riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
In caso di mancata redazione o allegazione dell’APE all’atto di compravendita o locazione, sono previste sanzioni amministrative per il proprietario dell’immobile.
Ulteriori disposizioni
Oltre all’obbligo dell’APE, la normativa italiana prevede altre disposizioni relative alla prestazione energetica degli edifici, tra cui:
- L’obbligo di affiggere la targhetta energetica negli edifici e nelle unità immobiliari
- L’obbligo di comunicare i dati relativi ai consumi energetici degli edifici
- L’istituzione di sistemi di incentivazione per l’efficienza energetica degli edifici
Esistono alcuni casi particolari in cui l’APE non è obbligatorio. Ad esempio, l’APE non è obbligatoria per: edifici adibiti a culti religiosi e luoghi di svago; edifici non residenziali utilizzati per attività agricole, artigianali o industriali; edifici residenziali con superficie utile inferiore a 50 metri quadrati; edifici che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, non sono dotati di impianti di riscaldamento o raffrescamento.