Il lavoro delle badanti è generalmente impegnativo. La badante non solo svolge compiti pratici, come la cura personale e la preparazione dei pasti, ma si trova spesso a fronteggiare situazioni complesse e emotivamente intense. La responsabilità di garantire il benessere fisico e psicologico dell'assistito richiede dedizione continua, flessibilità e una notevole resistenza emotiva. Gli orari prolungati, la necessità di adattarsi a esigenze mutevoli e la gestione di situazioni di emergenza aggiungono ulteriore pressione. Per questo motivo, il costo badante a Milano va calcolato in base al numero di ore settimanali che la badante andrà a coprire, ma anche in base alla gravità delle condizioni psico-fisiche dell’assistito e del suo livello di autosufficienza. Inoltre, saranno da valutare in sede di contratto i compiti che la badante dovrà svolgere in aggiunta o in parallelo alla cura e alla sorveglianza dell’anziano.
Le possibili cause di dimissione della badante
Può capitare che le condizioni di salute della persona da assistere si aggravino in modo pesante; in alcune situazioni, una badante convivente o ad ore che non è adeguatamente preparata per gestire un malato in certe condizioni, può decidere di dimettersi. Ma le ragioni possono essere anche di natura diversa; una badante può decidere di lasciare il suo posto di lavoro perché non si trova più bene con l’assistito o con i membri della sua famiglia, perché deve fare ritorno al suo paese d’origine, perché ha trovato una nuova e migliore opportunità lavorativa.
Vediamo dunque come funziona il licenziamento della badante. Stando a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, infatti, anche per le badanti sono previsti tempi di preavviso per licenziamento o dimissioni, che variano in base all’impegno settimanale e all’anzianità acquisita dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro.
Licenziamento e dimissioni badante: tempistiche e leggi di riferimento
Vediamo nello specifico che cosa prevede la legge nel caso in cui la badante voglia presentare le dimissioni e lasciare il proprio posto di lavoro.
- Se il rapporto di lavoro è superiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 15 giorni di calendario, se il lavoratore ha acquisito un’anzianità di servizio inferiore a cinque anni presso lo stesso datore di lavoro. Sarà invece di 30 giorni di calendario nel caso in cui l’anzianità di servizio superi i cinque anni presso lo stesso datore di lavoro.
- Se il rapporto di lavoro è pari o inferiore alle 24 ore settimanali, il preavviso di licenziamento dovrà essere di 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità, oppure di 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
- Per i lavoratori che usufruiscono con la famiglia di un alloggio, il preavviso dovrà essere di 30 giorni fino a un anno di anzianità e di 60 giorni oltre un anno di anzianità. Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni, invece, al lavoratore che non effettua la comunicazione nel periodo di preavviso viene trattenuto dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Diritti della badante in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.
La cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale a causa di licenziamento o dimissioni è ammessa soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:
- Entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell’assunzione;
- Se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, al punto da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro;
- Risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del rapporto di lavoro;
- Quando non è più possibile effettuare la prestazione perché l’assistito muore o viene trasferito in una casa di riposo o in un centro assistenziale per l’aggravarsi delle sue condizioni.